La Rete Natura 2000
è la rete europea di siti tutelati in virtù della
Direttiva "Uccelli" e della Direttiva "Habitat", la cui funzione
è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della
diversità del continente europeo.
La rete
è composta dalle Zone di Protezione Speciale - ZPS e dai
Siti di Importanza Comunitaria - SIC.
La DIRETTIVA UCCELLI 79/409/EEC, recepita in Italia
con la L.157/92 prevede la conservazione di tutte le specie di uccelli
viventi allo stato selvatico; per cui sottopone a tutela i siti di
importanza per queste specie, designati dalle Regioni come ZPS (Zone di
Protezione Speciale) che saranno introdotte nella Rete Natura 2000.
La DIRETTIVA HABITAT 92/43/EEC,
recepita in Italia con il DPR 357/97 e il successivo DPR 120/2003,
prevede di salvaguardia della biodiversità mediante la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali. Gli Stati membri
sono tenuti ad identificare i pSIC (Siti di Importanza Comunitaria
proposti), raccogliere i dati dei siti tramite la compilazione di formulari
standard, sottoporli a valutazione della Commissione Tecnica
Europea che li approva come SIC. In seguito alla pubblicazione dei SIC,
gli Stati sono obbligati a designarli come ZSC (Zona Speciale di
Conservazione) entro 6 anni.
Legislazione in
merito alla Valutazione di Incidenza
La VALUTAZIONE D'INCIDENZA è
introdotta dall'art.6, comma 3, della Direttiva Comunitaria "HABITAT"
come unico strumento per tutelare l'integrità dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS),
compresi nella Rete Natura 2000.
In ambito nazionale la valutazione
d'incidenza è disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003
n.120, che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n.357, in
base al quale (comma 2) si stabilisce che vanno sottoposti a
valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di
settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro
varianti. Sono inoltre da sottoporre a valutazione
d'incidenza (comma 3) qualsiasi piano o progetto non
direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa
avere incidenze significative su tale sito. Sono sottoposti
alla stessa procedura anche i progetti o i piani esterni ai siti ma la
cui realizzazione può interferire su di essi.
In ambito regionale, secondo il DGR 8 agosto
2003, art.6, comma 6, della Regione Lombardia sono esclusi dalla
procedura di incidenza gli interventi che contengono solo previsioni
di: opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro,
di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, che non
comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di
sagoma… a condizione che il soggetto proponente o il tecnico
incaricato dichiarino che gli interventi proposti non abbiano incidenze
significative sui SIC, pSIC o ZPS.