Normativa
Miglioramenti Ambientali e Gestione Faunistica
La normativa
nazionale (L.157/92) e quella della Regione Lombardia (L.R. 26/93) contengono
indicazioni precise riguardo alla protezione degli habitat per la fauna
selvatica e alla predisposizione di appositi piani di miglioramento ambientale.
La legge antepone la riqualificazione ambientale alla regolamentazione del
prelievo venatorio; ciò deriva dalla consapevolezza che la progressiva
rarefazione degli habitat idonei è il principale fattore responsabile
dell’impoverimento faunistico.
Le maggiori
responsabilità pianificatorie sono affidate alla Provincia, alla quale compete
la redazione degli strumenti regolatori del settore, mentre la Regione ha il compito di
coordinare i piani provinciali.
A seguito della Legge della Regione Lombardia
del 16 agosto 1993 n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per
la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”, la Provincia di Pavia ha
redatto il “Piano Faunistico Venatorio e di miglioramento ambientale”.
Nel
Piano è stata riservata particolare attenzione al comparto relativo al
miglioramento ambientale, per la rilevanza che la salvaguardia e la ricostruzione
dell’habitat hanno nell’incremento delle vocazioni faunistiche del territorio.
Infatti nel Piano redatto dalla Provincia di Pavia si legge:
Gli Ambiti
Territoriali di Caccia (ATC) e le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) dovrebbero
avvalersi di Tecnici Faunistici
(laureati in Scienze Naturali o Biologiche con indirizzo/specializzazione in
gestione faunistica), che coordinandosi con tecnici operanti a livello
provinciale, possano supportare il Concessionario (nel caso di AFV) o il
Comitato di Gestione (nel caso degli ATC) negli aspetti più tecnico-scientifici
della gestione faunistica e territoriale. Tale esigenza risulta imprescindibile
per garantire una gestione faunistico-venatoria tecnicamente valida e
garantire, tra gli altri obiettivi, anche gli auspicati interventi di
miglioramento ambientale.

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