La
procedura V.I.A. (Valutazione di
Impatto Ambientale) nazionale viene applicata in Italia sulla base di
norme
transitorie che traggono origine da quanto definito dall'art. 6 della legge
394/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente e
conformemente alla direttiva
del Consiglio della Comunità Europea n. 85/337 del 1985.
Secondo
la direttiva i progetti
che
possono avere un effetto rilevante sull'ambiente, inteso
come ambiente naturale
e ambiente antropizzato, devono essere sottoposti a valutazione di
impatto
ambientale. Questa
può essere nazionale o regionale in base a
determinate
categorie progettuali. I contenuti e la procedura di V.I.A. di
competenza delle
Regioni sono disciplinati dal Dpr
12.04.96, Atto di indirizzo e coordinamento
che ha assicurato il sostanziale recepimento della direttiva 85/337 Ce.
La
procedura V.I.A nazionale ha
fino ad ora riguardato soprattutto opere come strade, ferrovie,
elettrodotti,
porti, aeroporti e dighe che hanno un impatto più che
notevole sull'ambiente e
che per questo devono essere considerate in tutte le diverse fasi di
realizzazione: dalla progettazione alla costruzione e all'esercizio,
fino alla
dismissione.
Compito
della Commissione V.I.A. è
quello di istruire i pareri relativi agli studi presentati e inoltre
effettua verifiche
e valutazioni su specifica richiesta del Ministro dell'Ambiente. La Commissione,
istituita
dalla legge n. 67/88,
è presieduta dal Direttore del Servizio V.I.A. del
ministero dell'Ambiente ed è composta da venti membri
nominati con decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri ogni quattro anni.
L'organizzazione ed il
funzionamento della Commissione sono disciplinati dalle disposizioni di
un
apposito decreto ministeriale.
La
Commissione
è articolata in
quattro linee di attività:
-
inquadramento
programmatico e profili territoriali;
-
profili
progettuali delle opere civili;
-
profili
progettuali delle opere industriali;
-
effetti delle
opere sugli equilibri ecologici.
L'istruttoria
svolta dalla
Commissione si conclude con un parere motivato da sottoporre al
Ministro
dell'Ambiente; questi, sentita la Regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni e
le attività culturali, si pronuncia con proprio decreto
sulla compatibilità
ambientale "giudizio" obbligatorio e vincolante; esso può
essere: positivo
generalmente corredato da prescrizioni di carattere tecnico,
interlocutorio
negativo per carenza di documentazione presentata o negativo.